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Trasparenza Bancaria

Principali norme di trasparenza

Monety SrL​

Iscritta all'elenco dei Mediatori Creditizi - OAM al num. M393 in data 31.01.2017​
Iscritta al R.U.I. Sezione E al n. E000568448 presso IVASS​
C.F. e P.IVA 09729710963 I REA Milano - 2110415 | Capitale Sociale € 50.000 i.v. | Socio Unico​
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Gabetti Property Solutions S.p.A.​

Via B. Quaranta ,40 - 20139 Milano​
T. +39 02 775 5900

AVVISO ALLA CLIENTELA

Il presente Avviso contiene l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela previsti dall'art. 16 dellalegge n. 108/1996, del TITOLO VI del Decreto Legislativo 385/1993 (TestoUnico Bancario) e s.m., della delibera del CICR del 4 marzo 2003, del Provvedimento della Banca D'Italia del 25 luglio 2003 edel Provvedimento dell'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC ora Banca d'Italia) del 29 aprile 2005.

I. Divieti in capo al Mediatore Creditizio

AL MEDIATORE CREDITIZIO E' VIETATO CONCLUDERE CONTRATTO DI FINANZIAMENTO NONCHE' EFFETTUARE, PER CONTO DI BANCHE O INTERMEDIARI FINANZIARI, L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI, INCLUSI EVENTUALI ANTICIPI DI QUESTI E OGNI FORMA DI PAGAMENTO O INCASSO DIDENARO CONTANTE, DI ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO O DI TITOLI DI CREDITO AD ECCEZIONE DELLA MERA CONSEGNA DEGLI ASSEGNI NON TRASFERIBILI INTEGRALMENTE COMPILATI DALLE BANCHE E DAGLI INTERMEDIARI FINANZIARI O DAL CLIENTE.

II. Diritti del Cliente

Cliente è qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite Monety srl.

Il Cliente ha diritto:

  • Di avere a disposizione e di poter ottenere copia del presente Avviso
  • Di avere a disposizione e di poter ottenere copia del Foglio Informativo
  • Di ottenere copia del contratto di mediazione idonea per la stipula con incluso un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni
  • Di ottenere copia delcontratto di mediazione concluso che include il documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni
  • Di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi 10 anni
  • Di ottenere, prima della conclusione del contratto di finanziamento, l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed il foglio informativo relativi all'operazione di finanziamento in relazione al quale il mediatore creditizio abbia svolto la suaattività in favore del cliente.

III. Strumenti di tutela contrattuale

Il Contratto di mediazione deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità del medesimo.
Il Contratto di mediazione creditizia deve indicare la provvigione ed ogni altro onere,commissione, spesa o condizione, comunque denominati, gravanti sul cliente, anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello svolgimento del rapporto, come le penali.
Le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione delle provvigioni di mediazione creditizia, di ogni altra remunerazione e condizioni praticate nonché delle clausole che prevedono, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi sono nulle.
Se il Contratto è concluso senza esclusiva in favore del mediatore creditizio e ove non sia pattuita l'irrevocabilità dell'incarico di mediazione creditizia, al Cliente è riconosciuta la facoltà di recesso con preavviso di 14giorni.

IV. Altri strumenti di tutela: le informazioni pubblicitarie

Il mediatore creditizio ha l'obbligo di indire, nell'ambito della pubblicità degli annunci pubblicitari relativi alla propriaattività di mediazione creditizia, gli estremi dell'iscrizione degli elenchi OAM e che il servizio offerto si limitaalla messa in relazione anche attraverso attività di consulenza, con banche o intermediari finanziari, determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e che il servizio prestato non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto dal cliente. Il mediatore creditizio ha l'obbligo di indicare, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali riporta il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, specificando anche la banca o l'intermediario finanziario erogante e, ove previsti, il TAEG o ISC comprensivi degli oneridi mediazione creditizia, laddove inclusi nella base di calcolo.

V. Diritto di recesso peri contratti conclusi fuori dai locali commerciali del Mediatore Creditizio

Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, egli ha il diritto di recedere da contratto di mediazione creditizia, senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso. Il recesso deve essere comunicatoa mezzo lettera raccomandata a.r.. Il recesso può altresì essere comunicato mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantottore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso del ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.

VI. Procedure di reclamo

Il reclamo in relazione ad un contratto di mediazione deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contengaalmeno i seguenti elementi:

  1. nominativo/denominazione del Cliente
  2. recapiti del Cliente
  3. data del contratto di mediazione
  4. riferimenti delle persone incaricate di Monety srl con le quali si è entrati in contatto
  5. motivazione del reclamo
  6. richiesta nei confronti di Monety srl

I reclami devono essere trasmessi a mezzo lettera a/r:
Monety srl
Via B.Quaranta, 40–20139 Milano

VII. Composizione delle controversie

Se il cliente non riveste la qualità di Consumatore ai sensi dell'art. 33 del Codice di Consumo, per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è competente in via esclusiva il foro di Milano