PIGNORAMENTO
L’espropriazione forzata inizia con il pignoramento e cioè con l’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore, previa indicazione esatta del credito e dei beni che vengono assoggettati ad espropriazione, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre al creditore la garanzia prestata. E’ evidente come di fatto il pignoramento sia un atto ufficiale finalizzato a sottrarre al debitore la libera disponibilità dei beni che potrebbero garantire al creditore il soddisfacimento del proprio credito. Il creditore può scegliere liberamente i beni da pignorare, siano essi mobili o immobili, l’unica eccezione a tale facoltà è prevista dal legislatore nell’ipotesi in cui questi sia titolare di pegno o ipoteca, nel qual caso egli non può pignorare altri beni del debitore se non sottopone ad esecuzione i beni gravati da pegno, ipoteca o privilegio. Si tratta di una procedura giudiziale complessa che può concludersi, nel caso per esempio di pignoramento immobiliare, con la vendita forzata (c.d. vendita all’asta) del bene pignorato e l’assegnazione al creditore della somma ricavata (o, in alternativa, in caso di esito negativo della vendita all’asta e previa istanza del creditore, con l’assegnazione in proprietà del bene immobile pignorato). La distribuzione della somma ricavata rappresenta la fase finale del pignoramento e consiste nell’assegnazione al creditore (o ripartizione del ricavato se vi sono più creditori) della somma ricavata dalla vendita forzata in pagamento di quanto spetta al medesimo per capitale, interessi e spese. Può accedere, tuttavia, che più creditori intervengano nella procedura esecutiva attivata col pignoramento: in tal caso dovrà essere predisposto un piano di riparto che attribuirà il ricavato in base a delle regole di “preferenza” del credito individuate dal legislatore. Nel nostro ordinamento vige, infatti, il principio della c.d. par condicio creditorum, secondo il quale tutti i creditori hanno uguale diritto di soddisfarsi su tutti i beni del comune creditore. La par condicio è, tuttavia, derogata se sussiste a favore di un creditore una legittima causa di prelazione e cioè una preferenza che le legge accorda al medesimo in considerazione della particolare natura o causa del credito. Le cause legittime di prelazione sono i privilegi, il pegno e l’ipoteca.