PERMESSO DI SOGGIORNO
Il permesso di soggiorno è un documento che verrà richiesto dalla banca per espletare l’istruttoria qualora la domanda di mutuo sia stata presentata da un cittadino straniero. L'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Il D.Lgs. 286/98 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (modificato dalla legge n. 189/2002) ha previsto, inoltre, che possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente, e cioè che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. Il permesso di soggiorno, che ha durata variabile in base alle ragioni di permanenza nello Stato italiano e non può superare, comunque, le durate prestabilite dal legislatore, è soggetto a rinnovo che deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed e' sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dalla legge e, comunque, per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.