PEGNO
Il pegno è il diritto reale di garanzia costituito dal creditore su beni mobili (e quindi non registrati) di proprietà del debitore o di un terzo, mediante atto scritto con data certa nel quale vengano individuati in modo specifico, oltre al bene oggetto di pegno, il credito garantito ed il suo ammontare. Il creditore ha diritto di trattenere presso di sé la cosa oggetto di pegno (salvo che non sia affidata alla custodia di un terzo) che deve dallo stesso essere custodita. Il pegno non può attribuire poteri che eccedano la funzione di garanzia e, pertanto, il creditore non può utilizzare o disporre della cosa e, per l’adempimento del dovuto, può chiedere la vendita forzata del bene, previa intimazione al debitore, e può anche domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo il valore del bene medesimo. E’ in questa fase che si realizza la funzione di garanzia del pegno e cioè quella di garantire il soddisfacimento dell’interesse del creditore titolare di detto diritto con preferenza rispetto agli altri creditori. Si veda anche pignoramento.