ORDINARIA MANUTENZIONE
Sono definiti di ordinaria manutenzione quegli interventi manutentivi che non apportano delle modifiche strutturali all’edificio al quale sono destinati e, come tali, sono volti unicamente al mantenimento in efficienza del medesimo mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture del medesimo e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Rientrano in questo tipo di manutenzione, per esempio: rifacimento dell’impianto elettrico, ripristino della tinteggiatura, degli intonaci e dei rivestimenti, pulitura delle facciate, riparazione e sostituzione degli infissi, dei serramenti, dei portoni, opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne degli edifici, delle partiture interne, degli apparecchi igienico-sanitari, le opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti ecc. In certi casi gli interventi, pur di ordinaria manutenzione, necessitano di autorizzazione edilizia.