INTERESSI USURARI
L’art. 1815 del Codice Civile espressamente prevede che se sono convenuti interessi usurari, la clausola è colpita da nullità e non sono dovuti interessi. Il D.L. 29 dicembre 2000 n. 394, convertito con la L. 28 febbraio 2001 n. 24, prevede, infatti, che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. E’ evidente, pertanto, che seppure gli interessi siano pattuiti dalle parti, la legge stabilisce il limite oltre il quale gli stessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.