INTERESSI FISCALMENTE DETRAIBILI
Il testo unico delle imposte sui redditi, - DPR del 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni d integrazioni, prevede ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi una serie di detrazioni o “sconti fiscali” fra i quali rientrano, fra i tanti, gli interessi passivi, e relativi oneri accessori (nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca (per un importo determinato dalla legge medesima) su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. La legge precisa che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente ed ha la propria stabile residenza. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale e non tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro e delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Non solo, ma nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di importo del medesimo è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.