IMPOSTA SUI REDDITI
Imposta (prevista e disciplinata dal testo unico delle imposte sui redditi - DPR del 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni) dovuta per ogni anno solare dalle persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato italiano, calcolata sulla base del reddito complessivo (determinato sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e sottraendo le perdite ugualmente disciplinate) al netto degli oneri deducibili. I singoli redditi sono classificati dalla legge in diverse categorie quali: i redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa e redditi diversi. Non solo, ma debbono essere altresì tenuti in considerazione i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.