COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO
La commissione di massimo scoperto, nella sua accezione generica rappresenta una commissione espressa in percentuale che la banca applica sul massimo saldo negativo registrato durante il trimestre (cosiddetto sconfinamento o “rosso”). Pertanto, sull’importo dello scoperto la banca chiede al cliente una commissione che rappresenta una sorta di compenso per avergli messo a disposizione una somma di denaro e accresce finché questi non abbia versato la somma necessaria a riportare il conto a credito. La commissione di massimo scoperto ha creato problemi di natura applicativa ed interpretativa in quanto è accaduto che nel tempo questa, forse per mancanza di una precisa disciplina normativa e per la non immediata percezione degli utenti, è divenuta più onerosa incidendo su questi ultimi anche, per esempio, in relazione ad un utilizzo per un solo giorno. Quanto premesso, si rileva che il decreto legge “anticrisi” del 29 novembre 2008 n. 185, convertito successivamente con la legge del 28 gennaio 2009 n. 2, ha notevolmente modificato la commissione di massimo scoperto prevedendo, fra le novità introdotte, la nullità delle medesime se il saldo del conto corrente è a debito per un periodo inferiore a trenta giorni consecutivi, se il cliente non ha un’apertura di credito e se viene prevista una remunerazione per la banca per la messa a disposizione di una linea di credito indipendentemente dal suo utilizzo. Non solo, ma dette condizioni debbono essere approvate per iscritto dal cliente.