Fino al 2001, affinché gli edifici potessero essere utilizzati, era necessario che il proprietario richiedesse il certificato di abitabilità al sindaco allegando alla richiesta il certificato di collaudo, l’attestazione dell’avvenuta iscrizione al catasto dell’immobile e una dichiarazione del direttore lavori che doveva certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.
Il D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia) ha riformato interamente la materia introducendo il nuovo concetto di agibilità il quale, di fatto, si sostituisce a quello di abitabilità posto che si riferisce agli interventi di nuova costruzione, ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, intereventi sugli edifici esistenti. Il relativo certificato si ottiene presentando apposita domanda, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, presso lo sportello unico unitamente alla richiesta di accatastamento dell’edificio, la dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine all’avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti e, infine, le certificazioni e/o collaudi attinenti agli impianti installati.
Si veda agibilità certificato.